Con la circolare INPS del 24.06.2020, di cui la Regione Piemonte ha dato diffusione il 9 luglio 2020, si conferma quanto già anticipato da FIMMG in riferimento alla corretta interpretazione dell’Art 26 comma 2 del Decreto “Cura Italia” e successivi, relativamente alla certificazione INPS per l’astensione dal lavoro fino al 31.07.2020. Per i lavoratori:
1) in possesso del riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92,
2) in possesso del riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 104/92 che si trova in una situazione di rischio derivante da immunodepressione o esiti di patologie oncologiche ovvero svolgimento delle relative terapie salvavita,
l’assenza dal lavoro viene equiparata a ricovero ospedaliero a seguito di presentazione di certificazione medica senza codice nosologico, ma con indicazione di una delle due opzioni, da parte del medico curante. In entrambi i casi su tale certificazione INPS il medico inserirà gli estremi relativi al riconoscimento della L.104/92, la Struttura che lo ha rilasciato, la data di rilascio e la descrizione della condizione di maggior rischio derivante dalla patologia.
Per i lavoratori in situazione di rischio derivante da immunodepressione o esiti di patologie oncologiche ovvero svolgimento delle relative terapie salvavita, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti. In altre parole i soggetti di cui al punto 2) in assenza di Legge 104 si possono rivolgere alla competente Medicina Legale Aziendale per l’attestazione del rischio, che potranno esibire al MMG per la certificazione INPS.
Tale misura ha validità fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe.
In allegato: circolare INPS e Nota della Regione Piemonte.