Con nota del 9 luglio 2020 (vedi allegato), la Regione Piemonte chiarisce ai Medici di Medicina Generale che “i trasporti a cassa aperta possono essere autorizzati a seguito di certificazione, da parte del curante, che trattasi di salma di persona deceduta di cui si possa escludere con certezza che possa essere affetta da Covid-19”.
Tale specifica non introduce nessuna novità rispetto alla Legge Regionale 15/2011 e alla DGR 13.1.2014 secondo le quali il trasporto durante il periodo di osservazione può avvenire in condizioni che non ostacolino manifestazioni di vita, che sia escluso il sospetto di reato e che non ci sia pregiudizio per la salute pubblica (come sarebbe nel caso di nota infezione da Covid). La DGR del 2014 assegna ai medici intervenuti in occasione di decesso la “possibilità” (non l’obbligo) di redigere il certificato che esclude le condizioni suddette.
Ovviamente non sempre il medico può escludere con certezza le condizioni che ostacolano il trasporto a cassa aperta, soprattutto in epoca COVID in assenza di prove inequivocabili di negatività; tanto meno può escluderle con facilità un medico di Continuità Assistenziale che interviene per una persona che probabilmente non ha mai conosciuto prima.
Pertanto vi ricordiamo:
• Che trattasi di un certificato non previsto dall’ACN, né per i medici di famiglia né per quelli di Continuità Assistenziale, quindi non gratuito
• Ogni certificato va rilasciato sempre e solo quando in scienza e coscienza si è certi di quanto scritto, in questo caso dell’esclusione di reato, ma anche di infezioni quale il COVID. Il Medico può trovarsi a dover gestire pressioni per il rilascio della certificazione provenienti da parenti o Agenzie, ma è professionalmente e deontologicamente tenuto, come sempre, a certificare solo quanto direttamente costatato o oggettivamente documentato.
• Recentemente presso la Regione si è stabilito che anche il medico di Continuità Assistenziale può rilasciare questo tipo di certificato ma solo se certo di quanto dichiara, se non pregiudica durante il turno l’attività indifferibile prestata ad altri pazienti e comunque a fronte di pagamento libero professionale