D. Se invio le ricette via mail al paziente sto violando la legge sulla privacy?
R. In seguito all’Ordinanza della Protezione Civile del 19/03/2020 alla quale ha fatto seguito Ordinanza del 19.3.2020 della Regione Piemonte è possibile inviare il promemoria della ricetta tramite posta elettronica ordinaria o posta elettronica certificata, inviare il numero di ricetta elettronica (NRE) tramite sms o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini (ad es. whatsapp, messenger) o comunicare l’NRE tramite comunicazione telefonica. La comunicazione deve essere effettuata direttamente al paziente o ad una persona di sua fiducia (quindi non alle farmacie). Tale disposizione vale anche per i farmaci in DPC ma non per i farmaci contenenti oppioidi o per l’ossigeno.

D. Nel caso un assistito si presentasse in studio richiedendo un certificato INPS cod V07 essendo in possesso dei requisiti relativi alla legge 104, visto che noi non possiamo rilasciare questa certificazione, quali sono le competenti autorità che rilasciano il certificato di malattia a cui dobbiamo indirizzare l’assistito?
R. Nel caso in cui il paziente sia asintomatico il legislatore, nel DL 18 del 17 marzo, ha normato precisamente quale sia il percorso e come il periodo di assenza dal lavoro debba essere “equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9” e che tale periodo debba essere “prescritto dalle competenti autorità sanitarie”. Per tali motivazioni e in assenza di decreti attuativi o comunicazioni da parte di organismi nazionali, i Servizi di Medicina Legale di alcune ASL stanno dando indicazioni ai pazienti che si trovano nelle situazioni descritte di inviare una domanda direttamente agli uffici della Medicina Legale. Nel frattempo il paziente potrà astenersi, se lo ritiene o se il medico Competente dell’Azienda lo consiglia, utilizzando gli strumenti già previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui un paziente abbia una sintomatologia clinica evidenziabile dal medico certificatore e che si configuri come temporanea incapacità alla mansione ricoperta sul luogo di lavoro, il medico può certificare tale incapacità lavorativa normalmente con la certificazione di malattia e senza dover utilizzare codici particolari. Una recente comunicazione, priva di data, firma e protocollo, che pare estendere al Medico di Medicina Generale le funzioni di “competente autorità”, non è stata al momento confermata come autentica.

D. È lecito chiudere gli studi medici convenzionati e lavorare solo da casa?
R. Premettendo che dobbiamo mettere in atto tutte le precauzioni per limitare i contatti con persone potenzialmente a rischio e le conseguenze sia per noi che per i nostri assistiti verso i quali potremmo noi stessi veicolare l’infezione, i decreti recenti garantiscono la prosecuzione delle attività definite essenziali, tra cui rientra la nostra. L’ultima ordinanza della Regione Piemonte che dispone la chiusura degli studi professionali esplicita l’esclusione da tale disposizione degli studi medici. I pazienti possono però recarsi dal medico solo per motivi non rinviabili, per cui è sicuramente consentito l’accesso previa valutazione telefonica dell’effettiva necessità.

D. Con la dimissione dei pazienti positivi e in condizioni da proseguire il follow up a casa e che necessitano di monitoraggio fino alla guarigione, è sempre più urgente l’istituzione delle USCA. A che punto siamo?
R. Grazie anche all’intensa attività di FIMMG nelle ASL, si stanno espletando le procedure per l’attivazione delle USCA e per il potenziamento dei SISP. Stiamo anche vigilando perché questo avvenga in tempi rapidi. Stiamo ponendo la massima attenzione perché sia possibile dare seguito a quanto previsto dal DPCM, con la garanzia però che i Colleghi siano dotati delle adeguate protezioni. Altrimenti l’attività delle USCA non è proponibile.

D. Visto il dilagare della pandemia, sono stati rivisti i criteri per determinare un caso sospetto? In particolare il criterio anamnestico di viaggio in zone segnalate con trasmissione locale?
R. Con l’estendersi dei contagi all’interno della nostra area e delle misure restrittive adottate ormai da giorni, riteniamo superato il dato anamnestico di viaggio o contatto con persone provenienti da determinate aree. La decisione sul considerare o meno un caso come sospetto riteniamo, in attesa di comunicazioni ufficiali in proposito, vada presa in base ai dati sintomatologici ed alla assenza di altra eziologia capace di giustificare la sintomatologia.

D. Siamo stati abbandonati a noi stessi, intere settimane senza che ci venissero forniti DPI né indicazioni su dove acquistarli; adesso ci sono arrivate due mascherine chirurgiche, che sembrano una presa in giro. Cosa state facendo a riguardo?
R. Per la tutela nostra e dei nostri assistiti ed in caso di pazienti a rischio, è necessario che si disponga delle mascherine FFP2, o FFP3, che hanno una capacità filtrante adeguata in presenza di un soggetto positivo. Inoltre dobbiamo essere provvisti di camici monouso e di visiere protettive. Solo così possiamo effettuare visite a persone potenzialmente portatrici di infezione. La situazione è drammatica e non possiamo più aspettare che i DPI arrivino dalla Regione. Pertanto FIMMG ha disposto, non senza difficoltà, l’acquisto dall’estero di un grande quantitativo di FFP2 che dovrebbero arrivare nei prossimi giorni a disposizione dei MMG.
(NDR: non possiamo ignorare l’esistenza delle FFP3)

D. Pare che la sede INAIL della mia zona stia esortando i pazienti a non recarsi nei loro Uffici a Rivoli per continuazioni e chiusure, ma a recarsi dal medico di famiglia. È regolare tutto ciò? Siamo obbligati a rilasciarli? Se sì, sono necessarie le credenziali?
R. Non pare che sia legittimo che l’INAIL rifiuti prestazioni che gli competono e non metta in atto invece misure che consentano, così come facciamo noi, di assolvere ai propri compiti. Comunque sia dal 22 marzo 2016 è previsto l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio o di malattia professionale a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza. Per ottenere l’abilitazione all’accesso al servizio di rilascio della certificazione medica di Infortunio e Malattia Professionale, il medico o il rappresentante legale della struttura sanitaria, devono presentare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio mediante la modulistica disponibile nel sito www.inail.it. La procedura può essere effettuata on line. Per informazioni ed assistenza sulla procedura di fornitura credenziali o sull’utilizzo degli applicativi è sempre possibile contattare il Contact Center INAIL.

D. Da ormai due settimane le comunicazioni con il SISP/SIMI ai numeri di telefono, mail e fax dedicati è difficilissima. Chiederei pertanto aggiornamenti ufficiali su come agire.
R. Siamo a conoscenza del grave problema che poni e stiamo cercando di dare il nostro contributo per risolverlo a livello dell’Unità di Crisi, in considerazioni del fatto che chi dovrebbe farlo dimostra di non essere in grado. Pare che le segnalazioni siano talmente tante da mandare in tilt i sistemi. Proponiamo di deviare il tutto su una piattaforma web, (quella di diabete, vaccinazioni, pazienti fragili) e di utilizzare la collaborazione dei Colleghi tirocinanti del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Stiamo chiedendo inoltre costanti e chiare informazioni su difficoltà e procedure per poter suggerire soluzioni.

D. Ho effettuato una visita al domicilio di una paziente poi risultata positiva al tampone per COVID19, indossavo guanti e una mascherina FFP2 che avevo comprato autonomamente. Come mi comporto?
R. La normativa attuale della Regione Piemonte ti configura all’interno del rischio basso, cioè operatore sanitario asintomatico che ha utilizzato DPI. Dunque non è previsto alcun provvedimento e puoi continuare a lavorare.

D. Sono risultato positivo al tampone per COVID19, quando potrò tornare al lavoro?
R. La ripresa del lavoro dovrà avvenire solo dopo nulla osta per doppio tampone negativo notificato dai rispettivi SISP. Fino ad allora non potrai recarvi al lavoro. Sappiamo di ritardi rispetto all’esecuzione dei tamponi di fine isolamento, speriamo che a breve tali esecuzioni siano ottimizzate.

D. Come facciamo a tenere a casa persone venute in contatto con Covid19, sia asintomatiche che sintomatiche, e che lavorano? Il SISP non risponde.
R. I lavoratori che sono venuti a contatto con pazienti COVID 19 positivi se sintomatici possono essere posti in malattia direttamente dal loro medico di famiglia che, valutando una condizione di inabilità temporanea all’attività lavorativa, può compilare il certificato senza attendere la risposta del SISP. Si dovrà anche per questi casi fare la segnalazione al SISP per verificare se necessitano di essere sottoposti ad ulteriori approfondimenti diagnostici. Per i pazienti contatti di COVID 19 positivi, ma asintomatici è necessario attendere la risposta del SISP per poter emettere il certificato con il codice V29.0 indicando come data di inizio quella indicata dal provvedimento del SISP.

D. Vorrei mettermi in quarantena volontaria per motivi di salute pregressi, posso beneficiare dell’indennità ENPAM?
R. Chi si mette in isolamento volontario non può attivare l’indennità ENPAM, specie in assenza di notifica del SISP o di diagnosi con tampone positivo. In ogni caso la differenza fra quarantena e isolamento è questa: si pone in quarantena con sorveglianza attiva la persona con contatto a rischio ma a cui non è stato fatto il tampone, in isolamento domiciliare la persona con tampone positivo.


Quanto scritto nelle presenti pagine è il frutto di una personale elaborazione delle norme di legge. Tali interpretazioni non sono esimenti nè possono essere utilizzate a discolpa in qualsiasi giudizio (civile o penale) poichè frutto solo della libera interpretazione dell’estensore.