Alleghiamo il testo della lettera inviata dal nostro Sindacato al Direttore Sanitario della ASL Città di Torino e che si riferisce alla contestazione avanzata dalla ASL stessa ad alcuni Colleghi circa le motivazioni utilizzate per giustificare l’assenza dalla riunione senza subire penalizzazioni. In particolare l’oggetto del contendere era costituito dal rifiuto della Azienda di considerare, oltretutto retroattivamente per due anni, valide le giustificazioni riportanti come motivo l’art.37, comma 16 (in sostanza motivi personale).

Ci preme comunque ricordare a tutti che le assenze sono giustificabili esclusivamente quando, durante lo stesso giorno, non abbiamo svolto l’attività e quindi siamo stati sostituiti. Non è richiesto comunque che il sostituto presenzi alla riunione.

In riferimento alla Sua lettera del 25.10.2019 avente per oggetto “Applicazione dell’art. 37 comma 16 ACN MMG in merito alle assenze in equipes” la nostra Organizzazione Sindacale ha ritenuto che l’interpretazione da parte della ASL Città di Torino non corrispondesse a quanto desumibile dalle varie espressioni della Regione Piemonte, ed in particolare alla risposta della Regione Piemonte del 31.07.2019 prot. N. 00015714/2019 al quesito posto dalla ASL, ed al documento della Direzione Sanità Settore assistenza ospedaliera e Territoriale del 12 dicembre 2007, protocollo 8986, avente per oggetto: “Assenze in equipe per medici convenzionati – Indicazioni applicative” nel quale veniva precisato che i principi espressi nell’art.37, comma 16, dell’ACN del 23/03/05 potessero essere ritenuti validi a giustificare le assenze dalle riunioni di equipe.

Abbiamo quindi riproposto il quesito interpretativo al Comitato Regionale per la Medicina Generale che, riunitosi in data 12.12.2019, si è espresso come contenuto nell’allegato verbale.

Ribadiamo quindi che tutte le dichiarazioni di sostituzione riportanti l’art. 37 comma 16, debbano essere considerate valide in tutti i sensi ai fini della giustificazione della assenza dalla riunione di equipe e che l’Azienda non possa richiedere ulteriori giustificazioni e tanto meno provvedere a trattenere indebitamente emolumenti riferentesi alle assenze in oggetto”.

(dal verbale del Comitato Regionale per la Medicina Generale del 12.12.2019)
3)Varie ed eventuali. Assenze in Equipe.
Il Comitato, a seguito di pressante richiesta di discussione di tutte le OOSS ritorna sul tema delle assenze in equipe in relazione della nota dell’ASL Città di Torino del 3 agosto 2019 e dopo approfondita discussione ritiene di integrare il parere espresso dallo stesso Comitato in data 18 luglio 2019, intendendo, con il termine improprio di “ferie”, sia le assenze per ristoro psicofisico, sia le assenze previste dall’art. 37, comma 16, ACN vigente.