Approvato dall’Assemblea Straordinaria Regionale del 10 ottobre 2003

Art. 1 Costituzione

E’ costituita la Federazione dei Medici di Medicina Generale della Regione Piemonte (in seguito: FIMMG Piemonte), che rappresenta a livello regionale le Sezioni Provinciali dei medici di Medicina Generale nel territorio della Regione Piemonte, sia nell’ambito del SSN sia in quello di altre forme organizzate di erogazione dell’assistenza di medicina generale. La FIMMG Piemonte è parte della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (FIMMG). Il presente statuto norma gli organi statutari e le rispettive competenze del settore Medici di Assistenza Primaria.

Art. 2 Principi e finalità associative

La FIMMG Piemonte riconosce e fa propri i principi costitutivi e le finalità associative della FIMMG, così come specificato nello Statuto F’IMMG Nazionale- parte prima – art. 2.

Art. 3 Struttura organizzativa

La Federazione regionale FIMMG Piemonte settore Medici di Assistenza Primaria è così strutturata:L’Assemblea RegionaleIl Presidente RegionaleIl Segretario RegionaleIl Consiglio RegionaleL’Esecutivo RegionaleIl Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.Tutte le cariche sono elettive nei tempi e nei modi previsti dal presente statuto.Per quanto attiene a nonne di comportamento di dirigenti regionali e/o membri eletti alle varie cariche, mantenimento del1’iscrizione al sindacato dei colleghi pensionati, con relativi diritti e limiti numerici, o altre norme non inserite nel presente statuto, si fa riferimento agli statuti delle sezioni provinciali di appartenenza, e comunque allo statuto della FIMMG Nazionale.

Art . 4 L’Assemblea Regionale

L’Assemblea Regionale è costituita da tutti i componenti eletti nelle Segreterie Provinciali.A livello deliberativo ciascun presente di ogni provincia disporrà di una quota di voti così calcolata: n° totale degli iscritti della provincia diviso per n° dei presenti della stessa provincia all’assemblea … Si riunisce su convocazione del Segretario Regionale o, in seduta straordinaria, sempre su convocazione del Segretario Regionale, su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Regionale.Delibera sulle modifiche dello Statuto Regionale, che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio della Segreteria Nazionale (Art. 5 dello Statuto FIMMG nazionale parte prima).Provvede all’elezione del Presidente Regionale (Art 5 del presente statuto).Per le modifiche statutarie e per l’elezione del Presidente Regionale, 1’Assemblea deve essere rappresentativa di almeno i due terzi degli iscritti nell’ambito regionale, tenendo presente che il Segretario Provinciale o il suo delegato ha la rappresentanza degli Iscritti della propria provincia. In tale circostanza i delegati all’Assemblea Regionale non possono essere delegatari di altre province.

Art. 5 – Il Presidente Regionale

E’ garante dello statuto; presiede personalmente le assemblee regionali; in caso di impedimento è sostituito da un delegato eletto dall’assemblea stessa.Viene eletto dall’Assemblea Regionale.La votazione, curata da una Commissione elettorale di cinque membri eletti dall’assemblea stessa, avviene a scrutinio segreto, facendo riferimento al numero totale degli iscritti dell’intero ambito regionale e applicando quanto normato dall’art. 4 del presente statuto.Viene eletto Presidente chi ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voli rappresentati.Nel caso in cui vi sia un solo candidato si potrà procedere alla elezione per alzata di mano o per acclamazione, a meno che si oppongano almeno due Sezioni Provinciali.Le candidature devono essere. presentate entro l’inizio della sessione elettorale.Le candidature devono essere presentate da non meno di due Segretari Provinciali e corredate di firma autografa.

Art. 6 Il Segretario Regionale

Il Segretario Regionale assume nel1a sua persona la rappresentanza globale della Federazione Regionale.E’ il Segretario dei Medici di Assistenza Primaria e sarà da considerarsi il Segretario Generale Regionale anche per gli altri settori della Medicina del territorio, qualora esistenti.Dispone della firma sociale, che può delegare, se esistenti, ai Segretari Regionali degli altri Settori della Medicina del Territorio per gli affari inerenti il Settore di competenza.Il Segretario Regionale è comunque tenuto a consultare i Segretari Regionali dei Settori sopracitati in occasione della stipula di accordi regionali, per i quali è obbligatoria la richiesta del loro parere. Convoca e presiede personalmente il Consiglio Regionale; delibera tale convocazione ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni quadrimestre; in caso di impedimento è sostituito da uno dei Vicesegretari.E’ garante delle decisioni prese dal Consiglio Regionale e attua tutte le iniziative per realizzarle.

Art. 7 – Il Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale è espressione delle sezioni provinciali del Piemonte.Esso è composto da n° 15 Consiglieri secondo i criteri previsti dallo Statuto Nazionale.Ogni triennio il Segretario Regionale, su indicazione del Consiglio Regionale uscente, comunicherà a ciascuna sezione provinciale il numero dei Consiglieri che la sezione provinciale stessa dovrà designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale secondo i criteri previsti dallo Statuto Naz.iona1e.Il Consiglio Regionale sarà costituito tenuto conto dei seguenti criteri:- ogni Sezione Provinciale deve essere rappresentata almeno da un Consigliere e comunque dal Segretario della Sezione o suo delegato;- ogni Sezione Provinciale non può essere rappresentata nel Consiglio Regionale da più della metà dei Componenti il Consiglio stesso;- i consiglieri da eleggere nel Consiglio Regionale devono comunque essere consiglieri delle rispettive Sezioni Provinciali;- fanno parte di diritto, a pieno titolo, del Consiglio Regionale i membri deI1a FIMMG Piemonte eletti alle cariche nazionali, purché i voti da loro espressi non superino quelli di diritto della Sezione provinciale di appartenenza.Fanno inoltre parte di diritto, a titolo consultivo, (privi cioè di voto deliberativo), gli iscritti che hanno ricoperto per almeno sei anni. cariche e1ettive nazionali nella FIMMG e gli iscritti che hanno ricoperto per almeno sei armi la carica di Segretario Regionale.Il Consiglio Regionale elegge, fra i membri effettivi del Consiglio stesso, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, il Segretario Regionale, due Vicesegretari di cui uno vicario ed un Tesoriere che costituiscono l’Esecutivo Regionale, nonché tre Revisori dei Conti, più un Revisore Supplente. Nel Consiglio Regionale le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti.Il Consiglio Regionale può cooptare, su proposta del Segretario Regionale, iscritti al Sindacato per specifici compiti. I membri cooptati non dispongono di diritto di voto.Il Consiglio Regionale cura:- l’attuazione della politica sindacale a livello regionale nel rispetto delle linee programmatiche nazionali della FIMMG e stipula gli accordi regionali;- l’organizzazione delle Sezioni Provinciali ove non fossero ancora costituite;- il coordinamento a livello regionale delle iniziative sindacali nazionali e provinciali;- la designazione dei rappresentanti in seno agli Organi regionali;- i rapporti con la Regione Piemonte per quanto attiene alle iniziative o attività in materia sanitaria;- i rapporti con la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici;- la designazione, su proposta del Segretario Regionale, del candidato regionale per la consulta ENPAM per la Medicina Generale, nonché dei candidati regionali a tutti gli organi elettivi per la Medicina Generale che vengano previsti dai futuri statuti dell’Ente;- approva il rendiconto consuntivo annuale;- svolge attività di informazione della categoria anche attraverso iniziative editoriali, da deliberare di volta in volta;- promuove tutte le iniziative finalizzate alla realizzazione dei principi e delle finalità associative indicati nell’ Art 2 del presente statuto.Per adempiere a tali compiti il Consiglio Regionale costituisce apposite Commissioni tecnico-organizzative al fine di proporre ed elaborare progetti inerenti le tematiche e gli scopi precipui della categoria (accordi regionali, formazione, tutela sindacale ecc … ).Le riunioni del Consiglio Regionale possono essere tenute, a rotazione, nelle sedi delle Sezioni Provinciali.Il Consiglio Regionale, presieduto e convocato dal Segretario Regionale o, su delega, dal Vice Segretario Regionale Vicario, si riunisce di norma ogniqualvolta la Segreteria Regionale lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Segretari Provinciali, e comunque almeno una volta ogni quadrimestre. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 8 L’Esecutivo Regionale

L’Esecutivo Regionale è costituito dal Segretario Regionale, dai Vice Segretari Regionali e dal Tesoriere, i quali vengono eletti dal Consiglio Regionale con le modalità previste dall’ Art. 7 del presente statuto,.La sede operativa è presso la FIMMG Provinciale di Torino.Il Vice Segretario Regionale Vicario sostituisce a tutti gli effetti il Segretario Regionale in caso di sua assenza o impedimento e disimpegna le funzioni di Segretario Regionale su delega dello stesso. Il Tesoriere amministra un fondo regionale per le spese correnti, al qua1e contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e ne cura 1’amministrazione. L’ammontare della quota viene deliberata dal Consiglio Regionale, in misura comunque non superiore all’ammontare della quota associativa nazionale.

Art. 9 – Il Collegio Regionale dei Revisori dei conti

In numero di tre più un supplente eletti dal Consiglio Regionale, contemporaneamente all’Esecutivo Regionale; i membri da eleggere a far parte del Collegio Regionale dei Revisori dei conti debbono far parte del Consiglio Direttivo della Sezione provinciale di appartenenza e debbono essere proposti dal proprio Segretario provinciale.I Revisori dei conti esaminano i documenti contabili, verificano la legittimità delle spese sostenute, verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto eli esaminare i documenti amministrativi contabili.

Art. 10 – Durata delle Cariche

Tutte le cariche previste dal presente Statuto hanno durata di tre anni.

Norma finale

Per tutte le situazioni che non trovassero soluzione a norma del presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto della FIMMG Nazionale, seconda parte, Organi Periferici della Federazione.