Per quanto riguarda le persone fragili, a rischio di conseguenze più gravi in caso di infezione, registriamo due novità.

La prima è la circolare n. 13 del Ministero della Salute del 4 settembre, che definisce i criteri per considerare una persona fragile e quindi a rischio di sviluppare forme più gravi ed esiti peggiori in caso di infezione: si tratta delle persone portatrici di patologie croniche (cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, renali) il cui rischio è ritenuto maggiore con il crescere dell’età, oppure, e in questo caso non necessariamente in correlazione con l’età, affette da malattie oncologiche o del sistema immunitario.

Il lavoratore che ritiene di trovarsi in una di queste condizioni, può richiedere al datore di lavoro di essere sottoposto a valutazione da parte del medico competente, o laddove non previsto come nel caso della scuola, da parte di INAIL (che deve garantire servizi preposti a tale funzione), o medicine legali o del lavoro di ASL o Università.

La valutazione terrà conto della documentazione clinica presentata dal lavoratore e della descrizione puntuale delle mansioni, dei rischi e dei sistemi di prevenzione/protezione messi in atto dal datore di lavoro.

Il medico competente esprimerà quindi il proprio giudizio indicando le eventuali soluzioni cautelative e limitazioni ai fini di contenere il rischio infettivo oppure, se queste risultano inattuabili, la non idoneità lavorativa temporanea.

A questo punto sarà il datore di lavoro a dover provvedere ad attuare le iniziative volte a salvaguardare il proprio dipendente con tutti i mezzi contrattuali a disposizione.

Ci viene riferito che talvolta il lavoratore giudicato temporaneamente inabile al lavoro, sia invitato a rivolgersi al proprio medico per essere messo in malattia INPS. Il nostro parere è, in attesa di specifiche precisazioni da parte delle autorità preposte, che il medico possa produrre certificazione esclusivamente nel caso si tratti di una condizione patologica, acuta o conica riacutizzatasi, che è intervenuta a modificare il quadro clinico e non certo invece sulla base di un giudizio di temporanea inidoneità lavorativa prodotto dal medico competente e basato su altri tipi di valutazione.

La seconda novità è la comunicazione della Regione Piemonte riguardante sia le persone con il riconoscimento dello stato di gravità (art.3 comma 3 – legge 104), sia i lavoratori immunodepressi e relativi famigliari conviventi, (vedi Aggiornamento Decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020) che specifica la proroga al 15 ottobre 2020 del loro diritto a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile.