Un collega ha chiesto:

Come posso assentarmi dal Servizio di Continuità Assistenziale per il viaggio di Nozze senza rischiare di essere messo d’ufficio di turno in quel periodo?

Risposta:

L’articolo 18 comma 5 dell’ACN prevede che i medici di medicina generale convenzionati, quindi anche i medici di Continuità Assistenziale, possano “richiedere la sospensione dell’attività convenzionale per un periodo non superiore ai 30 giorni lavorativi nell’arco di un anno per ristoro psico-fisico”. Comunicando con congruo preavviso all’ASL l’intenzione di usufruire di tale diritto, l’assenza per tutto il periodo richiesto non potrà essere negata e il servizio dovrà essere garantito dall’Azienda con gli strumenti messi a disposizione dall’Art 70, di cui si riporta il comma 1: “Il medico che non può svolgere il servizio deve avvertire il responsabile, indicato dall’Azienda, che provvede alla sostituzione secondo le procedure di cui ai commi successivi”.