Alcuni pazienti potrebbero richiedere, su indicazione del Medico Competente della propria azienda, un certificato di malattia INPS in quanto soggetto a rischio di sviluppare una forma grave di COVID in caso di contagio.
Si ricorda che l’unico caso in cui tale certificazione è possibile è regolamentata dalla legge di conversione del 24 aprile 2020 all’Art 26 comma 2 di cui si allega nota di FIMMG Nazionale.
Tale comma era vigente fino al 30 aprile 2020, vi informeremo tempestivamente in caso di proroga.
Il Medico Competente stabilisce la condizione di idoneità al lavoro di un dipendente sia in fase di assunzione che per l’intercorrere di condizioni di salute che comportino rischi per il lavoratore in base alla normativa di cui alle leggi 277/91 – 81/2008. Qualora stabilisca l’inidoneità la comunica al datore di lavoro il quale adotterà i provvedimenti stabiliti nei contratti di lavoro. Il Medico di Medicina Generale certifica invece l’incapacità temporanea allo svolgimento di specifica mansione dovuta ad un evento acuto o a una riacutizzazione di patologia cronica tutelata dall’INPS. Si tratta di due situazioni diverse con regole di tutela differenti.

Coerentemente, il più recente documento dell’ANMA (Associazione Nazionale Medici d’Azienda e competenti) a pagina 24 prevede che qualora il lavoratore non sia giudicato temporaneamente incapace al lavoro dal MMG (che nel caso di persone con situazione clinica di fragilità interviene qualora ci sia un riconoscimento ai sensi della legge 104, ai sensi dell’Art 26 comma 2 prima citato) sarà sottoposto a valutazione dal medico competente per opportune iniziative all’interno della azienda (uso di adeguate protezioni, smart working, ecc.).